LA RIFORMA OCM VINO

 

Formalmente adottato dal Consiglio dei ministri nell'aprile del 2008, il regolamento del Consiglio n. 479/2008 introduce una vasta riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

 

I cambiamenti introdotti conferiranno equilibrio al mercato vitivinicolo, condurranno alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permetteranno di destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche per aumentare la competitività dei vini europei.

 

La riforma consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria volto ad offrire un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.

 

Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure

per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi

per l'innovazione

per la ristrutturazione

per la modernizzazione dei vigneti e delle cantine

 

La riforma garantirà

la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole

la salvaguardia delle politiche di qualità tradizionali e consolidate

 

semplificherà

le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori.

A partire dal 1° gennaio 2016 sarà inoltre abolito il sistema estremamente restrittivo dei diritti di impianto a livello dell'UE.

 

Principali aspetti dell’OCM vitivinicola riformata

 

1.Dotazioni finanziarie nazionali

Queste dotazioni consentiranno agli Stati membri di adattare le misure alla loro situazione particolare.

 Le misure possibili includono

la promozione nei paesi terzi

la ristrutturazione/riconversione dei vigneti

gli investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione,

il sostegno alla vendemmia verde

nuove misure di gestione delle crisi

il semplice sostegno disaccoppiato

 

2. Misure di sviluppo rurale

Una parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo rurale e riservata alle regioni vitivinicole.

Tali misure possono includere

l'insediamento di giovani agricoltori

il miglioramento della commercializzazione

la formazione professionale

il sostegno alle organizzazioni di produttori

i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di valore culturale, nonché forme di prepensionamento.

 

3. Diritti di impianto:

E’ prevista la loro abolizione entro la fine del 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018

 

4. Introduzione del pagamento unico per azienda :

Negli Stati membri interessati questo tipo di pagamento sarà concesso ai produttori di uve da vino, mentre in tutti gli Stati membri ne potranno beneficiare i produttori che estirpano i loro vigneti.

 

5. Eliminazione progressiva dei regimi

di distillazione:

La distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima limitata

  • al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno

  • al 15% nel secondo

  • al 10% nel terzo

  • al 5% nel quarto.

La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata nel corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda.

 Gli Stati membri avranno la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti.

 

6. Estirpazione:

E’ introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari e con premi decrescenti.

Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% della superficie viticola nazionale oppure il 10% della superficie totale di una determinata regione.

La Commissione può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro

 Gli Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.

 

7. Pratiche enologiche:

L'incarico di approvare pratiche enologiche nuove o di modificare quelle esistenti verrà trasferito alla Commissione, che valuterà le pratiche ammesse dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), aggiungendo eventualmente alcune di esse all'elenco delle pratiche ammesse dall'UE.

 

8. Miglioramento delle norme in materia di etichettatura:

I vini con IGP e quelli con DOP costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell'Unione europea.

Sarà garantita la tutela delle politiche nazionali consolidate in materia di qualità.

L'etichettatura verrà semplificata: sarà ad esempio concesso ai vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare il vitigno e l'annata.

 

9. Zuccheraggio:

Questa pratica continuerà a essere autorizzata, ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto.

In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli.

 

10. Aiuto per l’uso dei mosti:

Tale aiuto potrà essere versato nella sua forma attuale per quattro anni.

Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.