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Principali aspetti dell’OCM
vitivinicola riformata
1.Dotazioni finanziarie nazionali
Queste dotazioni consentiranno agli Stati membri di adattare le
misure alla loro situazione particolare.
Le misure possibili includono
•la
promozione nei paesi terzi
•la
ristrutturazione/riconversione dei vigneti
•gli
investimenti destinati all'ammodernamento della catena di
produzione e all'innovazione,
•il
sostegno alla vendemmia verde
•nuove
misure di gestione delle crisi
•il
semplice sostegno disaccoppiato
2. Misure di sviluppo rurale
Una parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo rurale
e riservata alle regioni vitivinicole.
Tali misure possono includere
•l'insediamento
di giovani agricoltori
•il
miglioramento della commercializzazione
•la
formazione professionale
•il
sostegno alle organizzazioni di produttori
•i
finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le
perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di
valore culturale, nonché forme di prepensionamento.
3. Diritti di impianto:
E’
prevista la loro abolizione entro la fine del 2015, ma potranno
essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018
4. Introduzione del pagamento unico per azienda :
Negli Stati membri interessati questo tipo di pagamento sarà
concesso ai produttori di uve da vino, mentre in tutti gli Stati
membri ne potranno beneficiare i produttori che estirpano i
loro vigneti.
5. Eliminazione progressiva dei regimi
di distillazione:
La
distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a
discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna
2011/2012, con una spesa massima limitata
La
distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente
eliminata nel corso di un periodo transitorio di quattro anni,
durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi
sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda.
Gli Stati membri avranno la possibilità di esigere la
distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla
dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore
a quello attuale, che includa i costi di raccolta e
trasformazione dei sottoprodotti.
6. Estirpazione:
E’
introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di
tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari
e con premi decrescenti.
Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione quando la
superficie estirpata rischia di superare l'8% della
superficie viticola nazionale oppure il 10% della
superficie totale di una determinata regione.
La
Commissione può mettere fine all'estirpazione quando la
superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie
viticola totale di uno Stato membro
Gli
Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone
di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.
7. Pratiche enologiche:
L'incarico di approvare pratiche enologiche nuove o di
modificare quelle esistenti verrà trasferito alla Commissione,
che valuterà le pratiche ammesse dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV), aggiungendo
eventualmente alcune di esse all'elenco delle pratiche ammesse
dall'UE.
8. Miglioramento delle norme in materia di etichettatura:
I
vini con IGP e quelli con DOP costituiranno la base del concetto
di vini di qualità dell'Unione europea.
Sarà garantita la tutela delle politiche nazionali consolidate
in materia di qualità.
L'etichettatura verrà semplificata: sarà ad esempio concesso ai
vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare il vitigno
e l'annata.
9. Zuccheraggio:
Questa pratica continuerà a essere autorizzata, ma verrà imposta
una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero
o mosto.
In
condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno
chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli.
10. Aiuto per l’uso dei mosti:
Tale aiuto potrà essere versato nella sua forma attuale per
quattro anni.
Una volta trascorso tale periodo transitorio, la
spesa corrispondente potrà essere convertita in pagamenti
disaccoppiati ai produttori di uve. |