PROPOSTE DI MODIFICA PER I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DELLE DOC PICENE

 

Nell’Aprile 2010 il Consorzio di Tutela Vini Piceni ha presentato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali istanza di modifica per i disciplinari delle DOC Falerio dei Colli Ascolani, Rosso Piceno e Offida. Fatto più rilevante è la richiesta contestuale di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita per la Denominazione Offida nelle tipologie Rosso, Pecorino e Passerina.

Di seguito vengono proposte le sintesi delle richieste inoltrate al ministero per ogni singola Denominazione e si mettono a disposizione i testi dei disciplinari di produzione modificati.

 

Proposta di modifica DOC Falerio

 

Proposta di modifica DOC Rosso Piceno

 

Proposta di modifica DOC Offida

 

Scheda riepilogativa delle modifiche al disciplinare di produzione della DOC Falerio

 

Art. 1

Modifica della denominazione della DOC da “Falerio dei Colli Ascolani” a “Falerio”.

Inserita la tipologia Falerio Pecorino

 

Art. 2

Viene dettagliata la base ampelografica della tipologia “Falerio Pecorino”. Il vino DOC Falerio Pecorino deve esser ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione varietale: Pecorino minimo 85%, possono concorrere da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15% tutte le altre varietà a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione nella Regione Marche

 

Art. 3

La zona di produzione della DOC Falerio Pecorino si identifica con quella della DOC Falerio.

La zona di produzione rimane invariata  ma viene aggiunta, come zona di produzione, la provincia di Fermo poiché la provincia di Ascoli Piceno è stata divisa in Ascoli Piceno e Fermo

 

Art. 4

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC Falerio Pecorino non deve essere superiore a 12 t/ha. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino Falerio Pecorino devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Per la tipologia Falerio Pecorino i vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore della presente modifica del disciplinare di produzione dovranno avere almeno 3000 ceppi/ha

 

Art. 5

Viena ammessa la possibilità di dolcificazione

 

Art. 6

Inserimento delle caratteristiche chimico –fisiche ed organolettiche della tipologia Falerio Pecorino

 

Art. 7

Aggiunta della modalità di confezionamento in bag in box per la tipologia Falerio (escluso Pecorino)

Prevedere tutte le possibili modalità di confezionamento previste dalla normativa vigente

Scheda riepilogativa delle modifiche al disciplinare di produzione della DOC Rosso Piceno o Piceno

 

Art. 1

Possibilità di denominare la DOC, oltre che come ROSSO PICENO, anche come PICENO

 

Art. 2

Variazione base ampelografica del Rosso Piceno: aumento della % di uve della varietà Montepulciano passando da un minimo del 35% ad un massimo del 70% (disciplinare attuale) ad un minimo del 35% ad un massimo dell’85% (versione modificata). Ciò comporta una riduzione dal 30% al 15% della percentuale minima di uve della varietà Sangiovese.

 

Art. 3

Ampliamento della zona di produzione del Rosso Piceno (anche nella tipologia Sangiovese) all’intero comune di Rotella;

Ampliamento della zona di produzione del Rosso Piceno Superiore all’intero territorio dei comuni di Cossignano e di Ripatransone.

 

Art. 5

Viene ammessa la possibilità di dolcificazione

 

Art. 7

Aggiunta della modalità di confezionamento in bag in box per le tipologie “Rosso Piceno” e “Rosso Piceno Sangiovese”

 

N.B. Il disciplinare di produzione del Rosso Piceno tipologia Sangiovese viene inglobato del disciplinare di produzione della DOC “Rosso Piceno” o “Piceno”

 

Scheda riepilogativa delle modifiche al disciplinare di produzione della DOC Offida e richiesta riconoscimento DOCG

 

Art . 1

Richiesta riconoscimento DOCG per le tipologie Pecorino, Passerina e Rosso

 

Art. 2

Variazione base ampelografica dell’Offida Rosso: aumento della % di uve della varietà Montepulciano passando da un minimo del 50% (disciplinare attuale) ad un minimo dell’85%.

 

Art. 3

Inserimento della provincia di Fermo in seguito alla divisione della provincia di Ascoli Piceno nelle province di Ascoli Piceno e Fermo

Ridefinizione della zona di produzione dell’Offida Pecorino e dell’Offida Passerina per parte del comune di Rotella

 

Art. 4

La produzione di uva per ettaro e la gradazione alcolometrica minima naturale sono le seguenti:

•  Pecorino                  9 t/ha (10 t/ha)            11,5% (11,5%)

•  Passerina                 10 t/ha (12 t/ha)          11,5% (11%)

•  Rosso                      8,5 t/ha /10 t/ha)         12,5%

 

Art 5

Modifica dei i tempi di invecchiamento della tipologia Offida Rosso come segue “invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi dalla vendemmia (anziché decorrenza da 1° dicembre successivo alla vendemmia come da disciplinare attuale) con obbligo di affinare il vino per non meno di 12 (anziché 6 come da disciplinare attuale) mesi in legno e non meno di 3 (anziché 6 come da disciplinare attuale) mesi in bottiglia; per il restante tempo l’affinamento va effettuato in altre tipologie di contenitori”

Viene ammessa la possibilità di dolcificazione

 

Art. 8

Aggiungere la trasformazione e l’imbottigliamento delle DOC Offida Pecorino ed Offida Rosso all’interno della zona di produzione