Scheda riepilogativa delle modifiche
al disciplinare di produzione della DOC Falerio
Art.
1
Modifica della denominazione della DOC da “Falerio dei Colli Ascolani”
a “Falerio”.
Inserita la tipologia Falerio Pecorino
Art. 2
Viene
dettagliata la base ampelografica della tipologia “Falerio Pecorino”. Il
vino DOC Falerio Pecorino deve esser ottenuto dalle uve provenienti da
vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Pecorino minimo 85%, possono concorrere da sole o congiuntamente fino ad
un massimo del 15% tutte le altre varietà a bacca bianca non aromatiche
idonee alla coltivazione nella Regione Marche
Art. 3
La
zona di produzione della DOC Falerio Pecorino si identifica con quella
della DOC Falerio.
La
zona di produzione rimane invariata ma viene aggiunta, come zona di
produzione, la provincia di Fermo poiché la provincia di Ascoli Piceno è
stata divisa in Ascoli Piceno e Fermo
Art. 4
La
resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC Falerio
Pecorino non deve essere superiore a 12 t/ha. Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino
Falerio Pecorino devono essere riportati nel limite di cui sopra purché
la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Per
la tipologia Falerio Pecorino i vigneti impiantati successivamente
all’entrata in vigore della presente modifica del disciplinare di
produzione dovranno avere almeno 3000 ceppi/ha
Art. 5
Viena
ammessa la possibilità di dolcificazione
Art. 6
Inserimento delle caratteristiche chimico –fisiche ed organolettiche
della tipologia Falerio Pecorino
Art. 7
Aggiunta della modalità di confezionamento in bag in box per la
tipologia Falerio (escluso Pecorino)
Prevedere tutte le possibili modalità di confezionamento previste dalla
normativa vigente |
Scheda riepilogativa delle modifiche
al disciplinare di produzione della DOC Rosso Piceno o Piceno
Art. 1
Possibilità di denominare la DOC, oltre che come ROSSO PICENO, anche
come PICENO
Art. 2
Variazione base ampelografica del Rosso Piceno: aumento della % di uve
della varietà Montepulciano passando da un minimo del 35% ad un massimo
del 70% (disciplinare attuale) ad un minimo del 35% ad un massimo
dell’85% (versione modificata). Ciò comporta una riduzione dal 30% al
15% della percentuale minima di uve della varietà Sangiovese.
Art.
3
Ampliamento della zona di produzione del Rosso Piceno (anche nella
tipologia Sangiovese) all’intero comune di Rotella;
Ampliamento della zona di produzione del Rosso Piceno Superiore
all’intero territorio dei comuni di Cossignano e di Ripatransone.
Art. 5
Viene
ammessa la possibilità di dolcificazione
Art. 7
Aggiunta della modalità di confezionamento in bag in box per le
tipologie “Rosso Piceno” e “Rosso Piceno Sangiovese”
N.B. Il disciplinare di produzione
del Rosso Piceno tipologia Sangiovese viene inglobato del disciplinare
di produzione della DOC “Rosso Piceno” o “Piceno”
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Scheda riepilogativa delle modifiche
al disciplinare di produzione della DOC Offida e richiesta
riconoscimento DOCG
Art . 1
Richiesta riconoscimento DOCG per le tipologie Pecorino, Passerina e
Rosso
Art. 2
Variazione base ampelografica dell’Offida
Rosso: aumento della % di uve della varietà Montepulciano passando da un
minimo del 50% (disciplinare attuale) ad un minimo dell’85%.
Art. 3
Inserimento della provincia di Fermo in seguito alla divisione della
provincia di Ascoli Piceno nelle province di Ascoli Piceno e Fermo
Ridefinizione della zona di produzione dell’Offida Pecorino e dell’Offida
Passerina per parte del comune di Rotella
Art. 4
La
produzione di uva per ettaro e la gradazione alcolometrica minima
naturale sono le seguenti:
•
Pecorino 9 t/ha (10 t/ha) 11,5% (11,5%)
•
Passerina 10 t/ha (12 t/ha) 11,5% (11%)
•
Rosso 8,5 t/ha /10 t/ha) 12,5%
Art 5
Modifica dei i tempi di invecchiamento della tipologia Offida Rosso come
segue “invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi dalla
vendemmia (anziché decorrenza da 1° dicembre successivo alla vendemmia
come da disciplinare attuale) con obbligo di affinare il vino per non
meno di 12 (anziché 6 come da disciplinare attuale) mesi in legno e non
meno di 3 (anziché 6 come da disciplinare attuale) mesi in bottiglia;
per il restante tempo l’affinamento va effettuato in altre tipologie di
contenitori”
Viene
ammessa la possibilità di dolcificazione
Art. 8
Aggiungere la trasformazione e l’imbottigliamento delle
DOC Offida Pecorino ed Offida Rosso all’interno della zona di produzione
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