DALLA DOC ALLA DOP

 

A seguito della riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo su proposta dei Ministri per le politiche europee delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia è stato emanato il seguente decreto legislativo.

Decreto legislativo n.61 del 8 aprile 2010 “tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini , in attuazione dell’art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88”

Decreto

 

Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta

Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato ,altresi taluni termini usati tradizionalmente.

 

Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.

 

Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Le Dop e le Igp sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori .

I nomi delle Dop e delle Igp  e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi ne comunque essere impiegati  in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell’individuazione dei prodotti.

 

Classificazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche.

Le Dop si classificano in DOCG e DOC , le Igp  comprendono anche le Igt.

In Italia le sigle DOC, DOCG, e IGT possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

 

Ambiti territoriali.

Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere oltre al territorio indicato con la denominazione anche territori adiacenti  o vicini purchè sussistano condizioni ambientali e viticole analoghe.le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno zone espressamente delimitate denominate sottozone.

Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico piu’ ampio anche di carattere storico tradizionale o amministrativo qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione .

Nell’ambito di un medesimo territorio possono coesistere denominazioni di origine ed indicazioni geografiche

 

Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione.

CLASSICO per vini non spumanti Docg e Doc

STORICO per vini spumanti Docg e Doce

RISERVA vini Doc e Docg sottoposti ad un determinato periodo di invecchiamento

SUPERIORE vini Doc e Docg aventi caratteristiche qualitative piu’ elevate

 

Nell’ambito di un medesimo territorio possono coesistere denominazioni di origine ed indicazioni geografiche

 

Procedura di riconoscimento  e gestione delle DOP e IGP

Il conferimento della produzione DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali (DOCG, DOC e IGT ) avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della commissione UE

La DOCG è riservata a vini gia DOC da almeno 10 anni

La DOC è riservata a vini IGT da almeno 5 anni

L’ IGT è riservata provenienti dalla rispettiva zona viticola

Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO e IG per tre anni consecutivi  vengono cancellate (possono essere reiscritte previa domanda)

 

Disciplinari di produzione

Nei disciplinari di produzione devono essere stabiliti :

La denominazione di origine o indicazione geografica, la zona di produzione,la descrizione delle caratteristiche del vino,la resa massima di uva e vino ad ettaro, l’indicazione della e delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, la densità minima d’impianto, le condizioni di produzione, gli elementi che evidenziano il legame con il territorio.

Possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:

Irrigazione  di soccorso, deroghe per la vinificazione, il periodo minimo di invecchiamento, l’imbottigliamento in zona delimitata, la capacità delle bottiglie.

Possono essere richieste modifiche ai disciplinari di produzione.

 

Schedario viticolo

I vigneti destinati a produrre vini DOC, DOCG, e IGT devono essere iscritti  a cura dei conduttori nello schedario viticolo per le relative denominazioni.

Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.

I dati dello schedario presenti  su SIAN sono resi disponibili agli altri enti  od organi dello stato preposti al controllo nonché ai consorzi di tutela riconosciuti.

 

Controlli delle DOP e IGP

I controlli sono svolti da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati dal ministero delle politiche agricole.

Gli organismo di controllo privati devono essere accreditati alla norma europea EN 45011.

La scelta della struttura di controllo è effettuata dai consorzi di tutela.

 

Modalità di rivendicazione delle produzioni

La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente a cura dei produttori interessati contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n.436/2009 mediante i servizi del SIAN sulla base dei dati dello schedario viticolo.

 

Analisi chimico fisica e organolettica

Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC i medesimi , prima di procedere alla loro designazione e presentazione devono essere sottoposti ad analisi chimico fisica ed organolettica che specifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari.

La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità per 180 giorni per i vini DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.

L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio.

 

Istituzione del comitato nazionale vini DOP e IGP

Il comitato nazionale vini DOP e IGP è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .

Ha competenze consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.

 

Consorzi di tutela per le DO e  IGP

Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta puo’ essere costituito (fra tutti i soggetti inseriti nel sistema) e riconosciuto dal Ministero delle politiche un consorzio di tutela.

Il consorzio di tutela persegue le seguenti finalità :

Avanzare proposte di disciplina regolamentare, valorizzare il prodotto, promuovere il prodotto, informare il consumatore , vigilare nella fase di commercializzazione.

Per essere riconosciuto il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO e IG riferita agli ultimi due anni

 

CONCORSI ENOLOGICI: i vini DOP e IGP possono partecipare a concorsi enologici .

PRODUZIONE: sono previste norme e sanzioni per chi produce e vende

DESIGNAZIONE e PRESENTAZIONE: sono previste sanzioni a chi usa contrassegni alterati o contraffatti

PIANO DEI CONTROLLI: sono previste sanzioni per non conformità accertate nel piano dei controlli

INADEMPIENZA STRUTTURA DI CONTROLLO: sono previste sanzioni per le strutture di controllo non adempienti

CONSORZI DI TUTELA: l’uso della denominazione nella ragione sociale è riservata ai consorzi di tutela, sono previste sanzioni anche per i consorzi che non adempiono alle loro finalità

SANZIONI: le sanzioni sono erogate dal Ministero