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DALLA DOC ALLA DOP
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A seguito della riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo su proposta dei Ministri per le politiche europee delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia è stato emanato il seguente decreto legislativo. Decreto legislativo n.61 del 8 aprile 2010 “tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini , in attuazione dell’art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88” |
Decreto |
Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protettaPer denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato ,altresi taluni termini usati tradizionalmente.
Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Le Dop e le Igp sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori . I nomi delle Dop e delle Igp e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi ne comunque essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell’individuazione dei prodotti.
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Le Dop si classificano in DOCG e DOC , le Igp comprendono anche le Igt. In Italia le sigle DOC, DOCG, e IGT possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.
Ambiti territoriali. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere oltre al territorio indicato con la denominazione anche territori adiacenti o vicini purchè sussistano condizioni ambientali e viticole analoghe.le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno zone espressamente delimitate denominate sottozone. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico piu’ ampio anche di carattere storico tradizionale o amministrativo qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione . Nell’ambito di un medesimo territorio possono coesistere denominazioni di origine ed indicazioni geografiche
Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione. CLASSICO per vini non spumanti Docg e Doc STORICO per vini spumanti Docg e Doce RISERVA vini Doc e Docg sottoposti ad un determinato periodo di invecchiamento SUPERIORE vini Doc e Docg aventi caratteristiche qualitative piu’ elevate
Nell’ambito di un medesimo territorio possono coesistere denominazioni di origine ed indicazioni geografiche
Procedura di riconoscimento e gestione delle DOP e IGPIl conferimento della produzione DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali (DOCG, DOC e IGT ) avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della commissione UE La DOCG è riservata a vini gia DOC da almeno 10 anni La DOC è riservata a vini IGT da almeno 5 anni L’ IGT è riservata provenienti dalla rispettiva zona viticola Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO e IG per tre anni consecutivi vengono cancellate (possono essere reiscritte previa domanda)
Disciplinari di produzioneNei disciplinari di produzione devono essere stabiliti : La denominazione di origine o indicazione geografica, la zona di produzione,la descrizione delle caratteristiche del vino,la resa massima di uva e vino ad ettaro, l’indicazione della e delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, la densità minima d’impianto, le condizioni di produzione, gli elementi che evidenziano il legame con il territorio. Possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi: Irrigazione di soccorso, deroghe per la vinificazione, il periodo minimo di invecchiamento, l’imbottigliamento in zona delimitata, la capacità delle bottiglie. Possono essere richieste modifiche ai disciplinari di produzione.
Schedario viticoloI vigneti destinati a produrre vini DOC, DOCG, e IGT devono essere iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo per le relative denominazioni. Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. I dati dello schedario presenti su SIAN sono resi disponibili agli altri enti od organi dello stato preposti al controllo nonché ai consorzi di tutela riconosciuti.
Controlli delle DOP e IGPI controlli sono svolti da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati dal ministero delle politiche agricole. Gli organismo di controllo privati devono essere accreditati alla norma europea EN 45011. La scelta della struttura di controllo è effettuata dai consorzi di tutela.
Modalità di rivendicazione delle produzioniLa rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente a cura dei produttori interessati contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n.436/2009 mediante i servizi del SIAN sulla base dei dati dello schedario viticolo.
Analisi chimico fisica e organolettica Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC i medesimi , prima di procedere alla loro designazione e presentazione devono essere sottoposti ad analisi chimico fisica ed organolettica che specifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità per 180 giorni per i vini DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi. L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio. Istituzione del comitato nazionale vini DOP e IGPIl comitato nazionale vini DOP e IGP è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali . Ha competenze consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
Consorzi di tutela per le DO e IGPPer ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta puo’ essere costituito (fra tutti i soggetti inseriti nel sistema) e riconosciuto dal Ministero delle politiche un consorzio di tutela. Il consorzio di tutela persegue le seguenti finalità : Avanzare proposte di disciplina regolamentare, valorizzare il prodotto, promuovere il prodotto, informare il consumatore , vigilare nella fase di commercializzazione. Per essere riconosciuto il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO e IG riferita agli ultimi due anni
CONCORSI ENOLOGICI: i vini DOP e IGP possono partecipare a concorsi enologici . PRODUZIONE: sono previste norme e sanzioni per chi produce e vende DESIGNAZIONE e PRESENTAZIONE: sono previste sanzioni a chi usa contrassegni alterati o contraffatti PIANO DEI CONTROLLI: sono previste sanzioni per non conformità accertate nel piano dei controlli INADEMPIENZA STRUTTURA DI CONTROLLO: sono previste sanzioni per le strutture di controllo non adempienti CONSORZI DI TUTELA: l’uso della denominazione nella ragione sociale è riservata ai consorzi di tutela, sono previste sanzioni anche per i consorzi che non adempiono alle loro finalità SANZIONI: le sanzioni sono erogate dal Ministero
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